Il mutuo ipotecario non è titolo esecutivo se la somma mutuata non viene consegnata dalla banca

Il caso

Un debitore proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto notificato in forza di mutuo ipotecario rimasto inadempiuto.

Tra i vari motivi di opposizione l’intimato contestava la violazione dell’art. 474 c.p.c. atteso che, a suo dire, il contrato di mutuo stipulato con la forma dell’atto pubblico non costituiva titolo esecutivo.

La Cassazione, pur rigettando gli altri motivi di gravame proposti, ha accolto quello riguardante lo specifico aspetto della qualificazione del mutuo come titolo esecutivo in relazione all’obbligazione restitutoria assunta innanzi al notaio rogante.

Con la sentenza in commento, pubblicata il 3 maggio scorso, la Suprema Corte ha osservato che la questione di diritto da risolvere, nella specie, non riguardava semplicemente la sussistenza e la validità del contratto di mutuo, ma l’efficacia di titolo esecutivo dell’atto pubblico notarile posto dalla società procedente alla base dell’azione esecutiva minacciata con il precetto opposto.

Poiché tale atto pubblico conteneva ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, la corte d’appello non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il regolare perfezionamento, l’esistenza e la validità del contratto di mutuo, ma avrebbe dovuto verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall’atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussistesse o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall’art. 474 c.p.c., ovvero se l’eventuale obbligazione della suddetta società mutuataria non fosse attuale, in quanto essa sarebbe sorta solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipula.

Nel caso deciso è emerso che la somma mutuata, effettivamente ricevuta dalla società mutuataria, era stata da quest’ultima nuovamente trasferita alla banca mutuante, mediante il suo deposito su un conto corrente vincolato presso la stessa.  

Dunque, lo “svincolo” della somma mutuata ma immediatamente depositata presso la banca mutuante e, quindi, rientrata nel patrimonio della stessa (si tratta di deposito irregolare), richiedeva un successivo atto volontario di quest’ultima, che determinasse il nuovo trasferimento della sua proprietà in favore della parte mutuataria, affinché sorgesse l’obbligazione di restituzione di essa a carico di quest’ultima.

Il principio

La Corte conclude quindi che l’obbligazione restitutoria a carico della parte mutuataria sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma

Qui il testo integrale della sentenza