I limiti della revoca del testamento olografo

La revoca tacita, anche mediante distruzione o cancellazione, della revoca espressa di un testamento olografo, non può far rivivere le disposizioni testamentarie revocate. Lo afferma la Cassazione con una recente pronuncia (del 15 giugno 2020) che ritiene applicabile alla fattispecie l’art. 681 c.c. invece che  l’art. 683 c.c., come ritenuto invece da una parte della dottrina.

Cos’è il testamento olografo

Il testatore non è obbligato ad avvalersi di un notaio per la redazione e conservazione successiva del testamento; il nostro ordinamento prevede il c.d. testamento olografo è  scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.

Il codice civile prevede all’art. 602 che la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la  persona del testatore.

Non è ammessa la scrittura in stampatello (salvo non venisse abitualmente usata dal testatore) o la scrittura con mezzi meccanici o ad opera di un terzo, anche se per conto del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore ,  della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Vizi del testamento

L’art. 606 c.c. disciplina le ipotesi di nullità ed annullabilità del testamento per difetto di forma.

Le cause di nullità del testamento olografo riguardano:

a) la presenza di vizi di forma essenziali come la mancanza di sottoscrizione o di autografia;

b) l’indicazione generica dei beneficiari, senza che sia possibile identificarli;

c) i testamenti reciproci, ossia con un unico testamento due soggetti dispongono l’uno a favore dell’altro;

d) la rimessione ad un terzo dell’indicazione dell’erede;

e) disposizioni illecite.

Le principali cause di annullabilità riguardano :

a) la mancata  datazione o datazione incompleta,

b) l’incapacità di agire del testatore,

c) l’errore in cui sia incorso o sia stato indotto il testatore, la violenza e il dolo che ne hanno condizionato la volontà.

Contenuto

Il testamento olografo può contenere disposizioni di carattere patrimoniale ma anche  disposizioni di carattere non patrimoniale (ad esempio il riconoscimento di un figlio naturale o la riabilitazione dell’indegno a succedere) a favore di soggetti ben identificati.

 Le disposizioni di carattere patrimoniale devono tener conto  del limite della c.d. quota disponibile (perché la legge riserva altra quota dell’intero agli eredi legittimari) in considerazione della concorrenza tra figli, coniuge ed ascendenti.

La revoca del testamento e la revoca della revoca

Fino all’ultimo giorno di vita il testatore, capace d’intendere e volere, può  cambiare idea e modificare le disposizioni precedenti. Il testamento olografo può anche contenere eventuali aggiunte in momenti successivi, che, come le modifiche, devono essere  scritte interamente di pugno del testatore, datate e sottoscritte, come il testamento principale.

L’art. 681 c.c. prevede la possibilità di revoca della revoca  totale o parziale di un testamento «ma sempre con le forme previste dall’art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio».

Detta norma disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate ma  non tratta la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando in tal caso impregiudicata l’efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore.

L’interpretazione della norma secondo la Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, n. 11472/2020) è imposta dalla lettera dell’art. 681 c.c. che impone la necessità di revoca espressa della revoca del testamento; secondo la Corte non sarebbe possibile fare ricorso a revoca tacita, ed in particolare a quella contemplata dall’art. 684 c.c., dovendosi quindi escludere, una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, che la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione, possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate. (Nella fattispecie non v’era prova alcuna della distruzione ovvero della cancellazione volontarie dell’olografo da parte del testatore, posto che solo in presenza di tali condotte potrebbe rinvenirsi quella concludenza comportamentale che implica a mente del più recente arresto la revoca della revoca).

Tuttavia la Suprema Corte, sempre in materia,  (Cass. civ. n. 8031/2019) si era da poco pronunciata nel senso di affermare  che la cancellazione del testamento disciplinata dall’art. 684 c.c., si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione, che deve essere giuridicamente qualificato, ex art. 684 c.c., quale revoca tacita del detto testamento; pertanto, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l’art. 684 c.c. ma l’art. 681 c.c.