La Cassazione chiarisce (a sezioni unite) il dubbio interpretativo in materia di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo

La norma di riferimento

Il d.lgs. 29/2010 ha introdotto l’esperimento della procedura di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale “… relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari…” ex art. 5, comma 1-bis del suddetto d.lgs.

Il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la mediazione non è condizione di procedibilità [fra gli altri]: ” …a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione..”.

L’esclusione dall’obbligo della mediazione preventiva del procedimento monitorio è giustificato dal fatto che quest’ultimo è un accertamento sommario a contraddittorio eventuale e differito.

L’onere della mediazione, per le materie suddette, sorge nel caso venga promossa opposizione a decreto ingiuntivo e successivamente alla pronuncia del Giudice sulla provvisoria esecuzione.

I dubbi interpretativi

Fin dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010, ci si è interrogati  su quale fosse la parte processuale gravata dall’onere di promuovere la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (ossia dopo la fase sommaria), giudizio a cognizione piena in cui il creditore opposto è formalmente convenuto (ma sostanzialmente attore) mentre il debitore opponente è formalmente attore ma di fatto convenuto rispetto all’accertamento della pretesa.

In un primo momento s’intese che l’onere fosse a carico dell’attore-apponente. La stessa Cassazione nel 2015 (sent. n. 24629) ritenne che il debitore-opponente, poiché parte interessata all’instaurazione ed alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, fosse tenuto ad incardinare il procedimento di mediazione, atteso che, in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto definitivo.

La soluzione offerta non ha messo fine alle incertezze interpretative, basate sul numerose considerazioni:

• l’istanza di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4, c. 2). Nel caso che ci occupa la pretesa è quella del creditore opposto quindi sarebbe illogico pretendere dall’opponente, cioè il debitore, di dover precisare oggetto e ragioni di una pretesa “non sua”;

• l’art. 5, comma 1-bis,  stabilisce che deve promuovere la mediazione “chi intende esercitare in giudizio un’azione” ; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opposto ad essere il c.d. “attore sostanziale”;

• la domanda di mediazione, dal momento della comunicazione alle altre parti, interrompe il decorrere dei termini di prescrizione  come la domanda giudiziale; parrebbe illogico attribuire l’effetto di interruzione della prescrizione  come conseguenza dell’iniziativa del debitore e non del creditore;

La soluzione delle sezioni unite

Le Sezioni Unite, tenuto conto di queste e numerose altre considerazioni sviluppatesi negli anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non sempre conforme, hanno enunciato con la recente pronuncia a Sezioni Unite n. 19596/2020, il seguente principio di diritto: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo“.

Pertanto, nel procedimento di opposizione a  decreto ingiuntivo, una volta adottati dal giudice i provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., il soggetto sul quale ricade l’onere di esperire il tentativo di mediazione, a norma del d.lgs. n. 28/2010, è il creditore opposto, nei modi e secondo i tempi indicati nei commi I-bis e 4, lettera a). L’inerzia dello stesso causerà l’improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non impedirà di riproporre la domanda.