Il diritto di frequentazione genitori-figli ai tempi del coronavirus


L’emergenza sanitaria in atto da oltre un mese ormai ha determinato un sensibile rallentamento generale che ha travolto anche il “sistema Giustizia”. Molte coppie di genitori separati o separandi, che forse erano in attesa di un’udienza, conservando quella conflittualità che ha portato alla disgregazione del nucleo familiare, si trovano dinanzi al dubbio se sussista un limite al diritto di visita (rectius, frequentazione) fra i genitori non collocatari e figli minori (nel senso della eventuale prevalenza del diritto alla salute sul diritto del genitore a vedere i figli) rispetto a provvedimenti
emanati sulla loro regolamentazione.
E v’è da dire che chi si è trovato in situazioni di maggiore difficoltà sono stati soprattutto i padri, che nella gran parte dei casi non sono i genitori collocatari, e che spesso svolgono il proprio lavoro fuori dal comune di residenza, o trovandosi ad abitare in un comune distinto da quello ove il figlio dimora prevalentemente.
Al riguardo, si osserva che il DPCM 8-3-2020 nulla aveva statuito in ordine al diritto di visita del genitore non
collocatario, ma è altrettanto vero che il Governo, sul proprio sito istituzionale, ha chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore e condurli presso di sé sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice ove esistenti.

Il DPCM dell’8 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, lettera a), consentiva gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la “residenza o il domicilio” e le “FAQ” diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedevano che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Il Tribunale di Milano, con un provvedimento dell’undici marzo scorso, aveva concluso che l’art.1 comma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n.11 non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti purché esercitato responsabilmente, nel rispetto della normativa vigente e evitando di esporre i minori a rischi di contagio: quindi, per esempio, trasportando i figli con mezzi idonei, non mettendoli in contatto con terze persone e adottando tutte le cautele che l’attuale emergenza sanitaria richiede.

Con l’entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 si è ingenerata una forte confusione sul diritto di frequentazione genitori – figli, poiché l’art. 1, comma 1, lettera b) prevedeva che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”.

Infatti, ci si è chiesti se gli unici spostamenti consentiti sono quelli caratterizzati da “assoluta urgenza” vi possono rientrare quelli per recarsi presso la casa del genitore collocatario? Il diritto di visita può sopravvivere di fronte al diritto alla salute e a disposizioni straordinarie che incidono – legittimamente – su diritti fondamentali?
Ma, si sa, il diritto non è una scienza esatta e di tutt’altro avviso sono stati altri due provvedimenti del Tribunale di Vasto e del Tribunale di Bari (26 marzo e 2 aprile 2020) secondo cui il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’art.16 della Costituzione, sia rispetto al diritto della salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione.

A tal proposito si segnala un recentissimo pronunciamento del Tribunale di Velletri per cui i figli di una infermierapresso l’ospedale di Anzio hanno visto temporaneamente mutato il regime di collocamento in favore del padre (dipendente di banca) stante l’attività della stessa.
In un altro recente arresto, si legge che in situazioni di emergenza a causa del Coronavirus è necessario che i contatti dei minori con il padre vengano effettuati da remoto su impulso dei Servizi Sociali. (Tribunale di Terni, 30 marzo 2020).
Il Tribunale di Velletri, stante la difficoltà del padre a vedere i figli e anche a contattarli da mesi, ha ritenuto che tali incontri potessero avvenire in modalità remota, quali ad esempio video chiamate (skype ovvero con chat whatsapp, ovvero con ogni altra modalità compatibile con le dotazioni nella disponibilità degli operatori e dei genitori) previa idonea preparazione dei figli, attuata con le medesime modalità, e assicurando che sia l’operatore a mettere in contatto il padre con ciascuno dei figli, assicurando la propria presenza per l’intera durata della chiamata.
Comunque, a mettere fine al dibattito è intervenuto, in data 1 aprile 2020 e 18 aprile 2020, l’aggiornamento delle “FAQ” diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo
le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

Ciò premesso, al fine di garantire il diritto dei figli alla bigenitorialità, in ogni caso si suggerisce al genitore collocatario di consentire ed agevolare i rapporti significativi e costanti tra i figli e l’ex coniuge utilizzando anche
strumenti telematici che consentano la videochiamata, senza la presenza e l’interferenza del genitore collocatario e senza limitazione della durata della singola chiamata.

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