Il riscatto e la tutela risarcitoria a favore del conduttore di immobile ad uso non abitativo

Con la sentenza n.10136 del 29/03/2022 la III sezione civile della Cassazione ha negato la richiesta di risarcimento del danno avanzata da un conduttore di immobile commerciale ex art. 39 della Legge n. 392 del 1978, al quale  non era stata data comunicazione alcuna in merito all’intenzione del proprietario locatore di alienare l’immobile.

La Cassazione afferma che la richiesta risarcitoria (di natura extracontrattuale) sia verso il venditore che verso il compratore spetta soltanto nel caso in cui venga fornita la prova della malafede, consistita nell’intento di tenerlo all’oscuro dell’avvenuto trasferimento. Pertanto, la semplice omissione della c.d. denuntiatio non è di per sé sufficiente per la configurabilità di una tutela risarcitoria.

La Suprema Corte ha anche ritenuto, in linea con i precedenti gradi di giudizio, che la comunicazione da parte del conduttore dell’intenzione di voler acquistare l’immobile, inviata prima della cessione, non può essere qualificata né come accettazione del diritto di prelazione (nel caso in esame il proprietario venditore aveva completamente omesso di inviare la necessaria comunicazione al conduttore), né come riscatto, che avrebbe dovuto essere esercitato dopo la vendita nel termine decadenziale di sei mesi.

In definitiva, non esiste in capo al locatore alcun obbligo di interpello successivo alla vendita, essendo invece obbligato alla comunicazione verso il conduttore soltanto prima della cessione. 

La sentenza integrale è disponibile qui