La cessione dei crediti in blocco. Profili processuali connessi all’art. 58 T.U.B.

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi – a più riprese – sulla questione della legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione dei crediti (c.d. società veicolo) destinataria delle cessioni dei crediti non performing, ed in particolare sulla delicata questione dell’onere della prova della cessione del credito oggetto di giudizio.

Con la sentenza n. 20495 del 29/09/2020, la VI sezione della Suprema Corte aveva statuito che “l’art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

L’adempimento della pubblicazione si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., e viene considerato un idoneo surrogato della notificazione della cessione, che può quindi dirsi perfezionata  anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.

Poco dopo la stessa sezione (sentenza n. n. 24798 del 05/11/2020), affrontando più specificamente il profilo dell’onere della prova della cessione del credito contestato, afferma che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”

In applicazione di detto principio, la cessionaria del credito è tenuta a fornire, nel caso di espressa contestazione sul punto, non solo la prova dell’operazione di cartolarizzazione ma anche della inclusione del credito specifico nella cessione “in blocco”. Prova ovviamente molto complessa.

La questione è stata da ultimo affrontata con la recentissima pronuncia della terza sezione in data 16-4-2021 (n. 10200, disponibile qui), con la quale, richiamato il principio espresso dalla sentenza n.20495/20 sopra citata, afferma che:  

– la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari;

– nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 Testo Unico Bancario, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264 c.c.;

– la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale è presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, e dispensa la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, per cui la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;

– pertanto, la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;

La Corte, individuando i distinti profili del perfezionamento della cessione; della prova dello stesso e della opponibilità di quella al debitore ceduto, ha concluso che il vaglio giudiziale riguardante la cessione deve essere limitato alla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta ufficiale ed al fatto che questa si sia perfezionata prima dell’intimazione opposta (la quale ultima può essere contenuta anche nella notifica dell’atto giudiziale di recupero, come ad es. un precetto).

La sentenza quindi implicitamente sembra considerare sufficiente, ai fini della prova della cessione nel processo e quindi  della conseguente legittimazione del cessionario, la prova della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione “in blocco”.

Siamo convinti che la questione non possa ritenersi completamente definita.