La Direttiva (UE) 970 del 2023: una nuova strategia per la parità retributiva

Particolare attenzione poniamo oggi sui percorsi di crescita professionale e valorizzazione delle risorse umane nelle aziende, individuando gli strumenti più efficaci da adottare per contribuire a migliorare le relazioni aziendali e creare ambienti di lavoro sempre più competitivi ed efficienti.

In particolare, tenuto conto di un persistente e grave divario retributivo di genere all’interno dell’UE, con variazioni significative tra gli Stati Membri e ricadute anche sui livelli pensionistici, quasi un anno fa, il 10 maggio 2023 è stata approvata la Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento e del Consiglio per rafforzare l’applicazione del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne che svolgano uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

La nozione di retribuzione comprende non solo i salari, gli stipendi ma anche bonus, indennità per straordinari, servizi di trasporto, indennità di vitto e alloggio, compensazioni per partecipazione a corsi di formazione, indennità di licenziamento, di malattia, indennità obbligatorie e pensioni aziendali o professionali.

La Direttiva si applica nei confronti dei datori di lavoro, tanto del settore pubblico che privato, e di tutti i lavoratori ma anche nei confronti dei candidati all’impiego, con l’intenzione di fornire agli stessi piena consapevolezza, nella fase di trattativa, delle condizioni economiche di lavoro (art. 5)

Le discriminazioni “colpite” riguardano non solo lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro ma anche lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro diversi che svolgono un lavoro di uguale valore (art. 19).

Nella fase di svolgimento del rapporto, i datori di lavoro devono rendere accessibili ai lavoratori i criteri usati per la determinazione della retribuzione, i livelli retributivi ed i criteri di progressione che devono essere oggettivi e neutri sotto il profilo del genere (art. 6).

Il Capo III della Direttiva è dedicato alle misure a garanzia della effettività del diritto alla parità retributiva. Si impone agli Stati Membri:

-di adottare un sistema sanzionatorio proporzionato e dissuasivo (art. 25).

-di prevedere misure riparatorie e restitutorie in favore dei lavoratori che abbiano subìto un trattamento discriminatorio (art. 16).

La Direttiva si estende anche all’ambito degli appalti pubblici e le concessioni, e prevede l’esclusione dalle gare di coloro che non garantiscono la trasparenza dei trattamenti e/o che presentino un immotivato divario di genere (art. 24). Il termine di recepimento della direttiva per gli Stati Membri è fissato al 7 giugno 2026 (art. 34).