La scelta del foro competente nei contratti bancari deve essere univocamente determinata

Con ordinanza n. 21362/20 depositata lo scorso 6 ottobre la VI sezione civile della Corte di Cassazione affronta la fattispecie, tutt’altro che rara nella prassi bancaria, in cui i rapporti contrattuali sono gestiti con una pluralità  di documenti contrattuali che contengono diverse clausole derogative del foro.

Nel caso esaminato i debitori avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di un istituto bancario per il pagamento di somma pari al saldo di un conto corrente bancario revocato. Tra i motivi di opposizione si contestava l’incompetenza del foro dei convenuti, atteso che nei documenti contrattuali erano presenti ben due clausole sul foro competente: una prima, nel contratto di conto corrente, individuava la competenza nel foro della sede della banca, seppur in via non esclusiva; la seconda, contenuta nella sezione “Principali clausole contrattuali”, individua il medesimo foro in via esclusiva ma solo per le controversie che derivano dal potere conferito alla banca di riscuotere i crediti presso terzi.

La Cassazione ha ritenuto che il percorso ermeneutico seguito dal Tribunale non sia corretto ed afferma il seguente principio: “in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per poter ritenere che le parti lo hanno voluto come esclusivo, occorre che l’esclusività sia espressa in ogni clausola che contiene la scelta del foro; solo in tal caso la scelta del foro può ritenersi esclusiva in modo non equivoco;

La compentenza per le garanzia collegate

Nella stessa  ordinanza viene confermato altro importante principio. La clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia determina l’estensione del foro convenzionale anche alla controversia concernente la relativa garanzia fideiussoria; ciò in ragione del disposto dell’art. 31 c.p.c., e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico.

Nello stesso senso si rinvia a Cass. 8576/2014 e Cass. 4757/2005. Il testo integrale della sentenza è disponibile qui